Articolo
3.
Sotto la nozione di attrezzatura subacquea si intende l'attrezzatura
autonoma subacquea, l'attrezzatura subacquea collegata ed i dispositivi
tecnici per l'attività subacquea.
L'attrezzatura subacquea autonoma, in seguito a questo Regolamento,
si riferisce al completo dei serbatoi con l'ossigeno compresso oppure
con l'aria o con un'altra miscela di gas per respirazione, ai dispositivi
di respirazione sott'acqua che il palombaro deve prendere con sè
ed anche al compensatore di navigabilità ed agli strumenti di
misurazione subacquea.
L'attrezzatura subacquea collegata si riferisce all'attrezzatura subacquea
che provvede al rifornimento della miscela di respirazione dalla superficie
cosi' che il palombaro viene collegato con la superficie attraverso
i tubi e il cavo.
I mezzi ausiliari tecnici per l'attività subacquea si riferiscono
a tutti gli altri dispositivi che servono per il movimento e la permanenza
sotto la superficie del mare con l'equipaggio umano.
Articolo 4.
L'area nella quale si svolge l'attivita subacquea deve essere visibilmente
demarcata.
La demarcazione viene eseguita con il collocamento della boa nel mezzo
della zona subacquea, di colore arancio o rosso, con diametro minimo
di 30 centimetri o con una bandierina subacquea (il rettangolo di colore
arancio con una riga bianca diagonale), oppure una bandierina subacquea
con la lettera "A" del Codice internazionale dei segnali o
con la bandiera subacquea collocata in alto sulla nave dalla quale si
tuffano i palombari.
Di notte la boa deve essere provvista di luce, cioe', di luce intermittente
di colore giallo o bianco, visibile a distanza di minimo 300 metri.
Per la demarcazione dello svolgimento dell'attività subacquea
organizzata sarà responsabile la persona addetta all'istruzione
e per l'attivita' subacquea individuale sarà responsabile la
persona che svolge l'attivita subacquea.
La demarcazione dello svolgimento dell'attivita subacquea in seguito
all'articolo 2, capoverso 1, linea 3, deve essere eseguita conformemente
alle condizioni specificate nel consenso rilasciato, dal punto di vista
della sicurezza di navigazione, da parte della capitaneria competente
di porto conformemente all'articolo 7 di questo Regolamento mentre il
responsabile per l'adeguata demarcazione sarà l'organizzatore
della gara.
Articolo 5.
I cittadini della Repubblica di Croazia come pure i cittadini stranieri
possono praticare l'attività subacquea solo come titolari della
carta del subacqueo tranne il caso dell'istruzione prima di ottenere
una qualifica subacqea iniziale.
Le carte del subacqueo come dal capoverso 1 di questo articolo, saranno
rilasciate da parte dell'Associazione Croata del Subacqueo.
La carta del subacqueo in seguito al capoverso 1 di questo articolo
ha la validità di un anno a decorrere dalla data del suo rilascio.
La carta del subacqueo puo' essere rilasciata sollo a persona con adeguata
qualifica subacquea.
La carta del subacqueo contiene i dati ed è stampata sul modulo
presentato nell'allegato I facente la parte integrale del presente Regolamento.
Assieme alla carta del subacqueo l'Associazione Croata del subacqueo
deve provvedere che ogni persona alla quale viene rilasciata la detta
carta sia informata delle zone proibite per l'attivita subacquea, dei
luoghi nei quali è permesso solamente lo sport subacqueo organizzato,
dei numeri di telefono importanti nel caso di incidente subacqueo e
delle altre informazioni importanti riguardanti le condizioni del subacqueo
prescritti in seguito al presente Regolamento e in base ad altre leggi
e prescrizioni relative.
Articolo 5a.
Il permesso dall'articolo 2a. capoverso 2. del Regolamento viene rilasciato
dalla capitaneria di porto, cioè dalla filiale della capitaneria
di porto.
Il permesso viene rilasciato a persone in possesso della carta del subacqeo
con validita'(ai sensi dall'articolo 5. del presente Regolamento), di
un anno dalla data di rilascio.
Il compenso per il rilascio è 2.400,00 Kn.
Articolo 6.
L'istruzione dei palombari puo' essere svolta secondo il programma approvato
da parte del Ministero dell'Istruzione Pubblica e dello sport.
Il corso puo' essere notificato per lettera alla capitaneria di porto
competente.
La notifica deve contenere i dati sull'organizzatore del corso subacqueo,
sulla guida dello sport subacqueo, nomi e cognomi del frequentatore
del corso, luogo e periodo dello svolgimento del corso.
Articolo 7.
Le gare possono essere svolte solo in base all'accordo precedente della
capitaneria di porto.
La domanda di rilascio del detto consenso secondo il capoverso l di
questo articolo deve essere presentata alla capitaneria di porto almeno
otto giorni prima dell'inizio della gara.
Attraverso il consenso menzionato nel capoverso l di questo articolo
la capitaneria deve stabilire le misure che devono essere prese in occasione
dello svolgimento della gara sportiva.
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Articolo 8.
Il compenso per il rilascio della carta (la tessera) del subacqueo nella
Repubblica di Croazia ammonta a 100,00 kune.
L'Associazione Croata del subacqueo deve presentare nel mese di gennaio,
ogni anno, al Ministero degli affari marittimi, dei trasporti e delle
comunicazioni, una relazione rispetto al numero delle carte del subacqueo
rilasciate nell'anno precedente.
Assieme alla relazione in base al capoverso 2 di questo articolo, l'Associazione
Croata del subacqueo deve presentare al Ministero degli affari marittimi,
dei trasporti e delle comunicazioni una Proposta sull'uso determinato
dei fondi raccolti attraverso il rilascio delle carte del subacqueo
in seguito all'articolo 5 di questo Regolamento.
L'ammontare dei fondi che vengono distribuiti ai fini determinati e
60% dell'importo indicato nella carta del subacqueo. I fondi vengono
distribuiti esclusivamente per il miglioramento della sicurezza di navigazione
e quella subacquea, per la promozione del servizio per il collocamento
dei palombari infortunati, per la tutela del patrimonio culturale e
naturale delle aree sottomarine e per la promozione dell'attività
subacquea in Croazia, e dopo il consenso rilasciato per iscritto da
parte del Ministero.
Articolo 9.
La profondità massima permessa per l'attivita subacquea di tipo
sportivo e di ricreazione per mezzo dell'aria è di 40 metri.
Articolo 10.
L'attivita subacquea è vietata:
a) nelle zone delle acque di mare interne che includono porti, gli accessi
ai porti, i posti d'ancoraggi nei porti e nelle zone del traffico denso;
b) nelle zone delle acque di mare interne e del mare territoriale della
Repubblica di Croazia nelle quali cio' è stato regolato in base
alle prescrizioni speciali, cioe', in seguito all'atto dell'organo competente
dell'amministrazione statale;
c) nelle riserve naturali rigorose e speciali, nei parchi di natura
e nelle altre zone protette del mare e del sottomare (per es. Malostonski
zaljev (il golfo di Stagno Piccolo), Limski zaljev (il golfo Limski),
il parco di natura Telašcica ecc.);
d) nei parchi nazionali di Brioni, Isole Incornate in Dalmazia, Krka
(Cherca) e Mljet (isola di Meleda);
e) nei pressi delle navi da guerra ancorate e degli impianti militari
sul margine della costa a una distanza inferiore a 100 metri;
f) nelle zone tutelate dalle prescrizioni sulla tutela dei beni culturali
Eccezionalmente, il permesso subacqueo, come già è stato
menzionato nel capoverso l di questo articolo, viene rilasciato:
• per il punto a): dalla capitaneria di porto, territorialmente
competente;
• per il punto b): dall'organo dell'amministrazione statale che
ha emanato una prescrizione speciale o un altro atto;
• per il punto c e d): dall'organo dell'amministrazione statale
competente per la tutela dell' ambiente, alle condizioni stabilite in
seguito alle prescrizioni nell'ambito di tutela della natura;
• per il punto e): dal Ministero della difesa della Repubblica
di Croazia.
• per il punto f): dall'organo dell'amministrazione statale per
la protezione di beni culturali
Gli organi menzionati nel capoverso 2 di questo articolo devono notificare
al Ministero degli Interni ed al Ministero degli affari marittini, dei
trasporti e delle comunicazioni rispetto ai permessi rilasciati.
Articolo 11.
La sorveglianza sull'attuazione delle disposizioni del presente Regolamento
viene effettuata dalla capitaneria di porto, rispettivamente dalla filiale
della capitaneria di porto.
Nei parchi nazionali e nei parchi di natura, la sorveglianza dello sport
subacqueo potrà essere effettuata anche dagli ufficiali autorizzati,
in conformità alle prescrizioni in materia della tutela della
natura.
Nelle zone protette dalle prescrizioni sulla tutela dei beni culturali,
la sorveglianza dello sport subacqueo potrà essere effettuata
anche dagli ufficiali autorizzati, in conformità alle prescrizioni
sulla tutela dei beni culturali.
Gli ufficiali addetti, di cui ai capoversi 2 e 3 del presente articolo,
sono tenuti a notificare alla capitaneria di porto competente rispettivamente
alla filiale della capitaneria di porto tutte le irregolarità
registrate nel corso di tali ispezioni.
CLAUSOLE PENALI
Articolo 12.
Alla multa nell'ammontare da 3.000,00 a 15.000,00 kune sarà condannata,
per la contravvenzione marittima, la persona giuridica, in quanto:
1) non demarcasse la zona subacquea o in quanto non la demarcasse in
modo appropriato (art.4),
2) organizzasse la gara senza il consenso precedentemente ottenuto dalla
capitaneria di porto (art.6, cap.2),
3) la notifica non contenga tutti i dati prescritti (art. 6, cap. 3)
4) organizzasse una gara sportiva senza il consenso precedentemente
ottenuto dalla capitaneria di porto (art.7)
5) organizzasse la gara nei luoghi proibiti senza il permesso (art.10).
6) praticasse lo sport subacqueo organizzato contrariamente all'articolo
1. del presente Regolamento
7) non tenesse un Registro conformemente all'articolo 1b del presente
Regolamento
8) non procedesse conformemente all'articolo 1c del presente Regolamento
Per la contravvenzione menzionata nel capoverso l di questo articolo,
sarà punita pure la persona responsabile in qualità di
persona giuridica nell'ammontare da 2.000,00 a 5.000,00 kune.
Articolo 13.
Alla multa nell'ammontare da 1.000,00 a 4.000,00 kune sara' condannata,
per la contravvenzione, la persona fisica se:
- andasse sott'acqua senza la carta del subacqueo valida (art.5),
- andasse sott'acqua oltre alla profondità massima permessa per
l'attivita' subacquea sportiva e di ricreazione per mezzo dell'aria
(art.9).
Articolo 14.
Alla multa nell'ammontare da 2.000,00 a 5.000,00 kune sara' condannata,
per la contravvenzione marittima, la persona fisica se andasse sott'acqua
nei luoghi proibiti senza il relativo permesso (art.10).
Alla multa dal capoverso 1. del presente Regolamento sarà condannata,
per la contravvenzione marittima, la persona fisica sullo svolgimento
dell'attività subacquea individuale contrariamente all' articolo
2a, capoverso 2. del presente Regolamento.
Articolo 15.
Per le contravvenzioni marittime menzionate nell'articolo 14 e 15 del
presente Regolamento, sarà condannata sul luogo dell'attività
subacquea la persona fisica a una multa di 500,00 kune.
PROVVEDIMENTI TRANSITORI E FINALI
Articolo 16.
Con la data dell'entrata in vigore di questo Regolamento viene annullato
il Regolamento delle attività subacquee del 29 settembre 1995
("Gaz.Uff." n.91/95).
Le applicazioni per il subacqueo debitamente certificate da parte delle
capitanerie di porto conformemente al Regolamento delle attivita' subacquee
del 29 settembre 1995 ("Gaz.Uff." n.91/95) sono valide fino
alla scadenza del termine indicato nell'applicazione.
Le tessere d'iscrizione dell'Associazione Croata del subacqueo con la
validità fino al giorno dell'applicazione di questo Regolamento
conformemente al Regolamento sullo svolgimento dell'attività
subacquea del 29 settembre 1995 ("Gaz.Uff." n.91/95) sono
valide come le applicazioni per il subacqueo fino al 31 dicembre 1999.
Con la data dell'entrata in vigore di questo Regolamento le tessere
d'iscrizione dell'Associazione Croata del subacqueo non sono piu' valide
come le applicazioni per il subacqueo.
Il presente Regolamento entra in vigore l'ottavo giorno dopo la pubblicazione
sulla Gaz.Ufficiale. |